| A.V.A.P.O.
VENEZIA - STATUTO
STATUTO dell' ASSOCIAZIONE VOLONTARI per l' ASSISTENZA
dei PAZIENTI ONCOLOGICI
Art. 1
(Denominazione e sede)
L'organizzazione di volontariato è denominata "A.V.A.P.O.-VENEZIA
(Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici),
ONLUS, in breve A.V.A.P.O.- VENEZIA - ONLUS,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed
utilizza tale definizione in tutti i suoi atti
ufficiali.
L'Associazione
è apolitica ed aconfessionale.
L'Associazione
esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito
della regione Veneto. L'associazione ha la propria sede
legale presso il Dipartimento Oncologico dell'Ospedale
Civile "SS. Giovanni e Paolo" nel comune di
Venezia, Castello 6778, 30122 Venezia.
Art. 2 (Statuto)
L' organizzazione di volontariato A.V.A.P.O.-
VENEZIA - ONLUS è disciplinata dal presente statuto, ed
agisce nei limiti della legge 11 agosto n. 266/91, delle
leggi regionali di attuazione e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. L'assemblea approva
l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto,
proposto dal Consiglio Direttivo, per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'organizzazione: esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell'attività
dell'organizzazione stessa.
Art.
4 (Modificazione dello statuto)
Lo
statuto potrà essere modificato solo con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, e adottato con la presenza
della maggioranza assoluta dei soci e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 5 (Finalità)
L' Associazione non ha lo scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con lo
scopo di provvedere all'assistenza
diretta ed all'aiuto, sotto qualsiasi forma, degli
ammalati di cancro, specialmente nelle fasi più
avanzate della malattia, sia al domicilio dei singoli
assistiti che nel corso di ricoveri, ospedalieri
ed altri, o di cure ambulatoriali, ed inoltre ha lo scopo
di contribuire con vari interventi al sostegno
della ricerca oncologica.
Per il conseguimento delle suddette finalità l'
Associazione promuove con ogni mezzo l'informazione
dell' opinione pubblica, degli Enti pubblici e
privati circa il
problema della qualità della vita del paziente
oncologico, istituisce corsi per la preparazione
di volontari civili, predispone e finanzia servizi
assistenziali forniti da personale sanitario professionale
anche in collaborazione organizzativa con altri
Enti, provvede al reperimento, mediante ogni opportuna
iniziativa, dei fondi necessari al più ampio
sviluppo ed al miglior conseguimento delle proprie
finalità.
Per il perseguimento delle predette finalità in
particolare si individuano ambiti di intervento
dell'attività dell' Associazione:
- Settore assistenza ospedaliera
- Settore assistenza domiciliare
- Settore assistenza domiciliare integrata (ODO)
- Settore Day Hospital
- Settore senologia
- Settore ricerche oncologiche
- Settore hospice
Ulteriori settori potranno essere istituiti con delibera
del Consiglio Direttivo che sarà ratificata
dall'assemblea nella sua prima riunione utile.
Art.
6 (Ammissione)
Possono essere soci dell'A.V.A.P.O.- VENEZIA - ONLUS
persone maggiorenni che condividono gli ideali dell' Associazione ed intendono
in vario modo contribuire a realizzarli.
I soci sono
di due categorie:
a) Soci onorari: sono soci onorari le persone
che, per la loro posizione sociale, culturale o scientifica,
contribuiscono con la loro adesione a dare lustro e
promozione all'Associazione. Ai soci onorari non è
richiesta la quota associativa.
b) Soci effettivi: sono soci effettivi le persone
che partecipano direttamente alla attività dell'Associazione. I soci effettivi sono tenuti al versamento
di una quota
annua associativa, fissata all'inizio di ogni anno
sociale dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso
e per mancato versamento della quota annuale.
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall'assemblea nella sua prima riunione
utile.
L'ammissione
a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di
recesso.
La
mancata ammissione deve essere motivata.
Art.
7 (Diritti e doveri degli aderenti)
Tutti i soci dell'organizzazione hanno parità di diritti e
di doveri: essi hanno
il diritto di informazione e di controllo sulle attività
dell'Associazione, come stabilito dalle leggi
e dallo statuto; hanno inoltre il diritto di
eleggere gli organi dell'organizzazione e possono candidarsi per
le cariche sociali se sono stati adempienti allo statuto ed al
regolamento nel triennio precedente.
Gli
aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività
verso gli altri personalmente, in modo spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed
all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore
morale.
Gli
aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se
prevista, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio
Direttivo.
Art.
8 (Sanzioni applicabili
Per
le trasgressioni allo statuto e/o al regolamento, il Consiglio Direttivo,
sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato,
potrà procedere alla sospensione per un massimo di un anno o
all'esclusione del socio, dopo aver emesso un massimo di quattro
richiami scritti; per i casi più gravi, sentito il parere del
Collegio dei Probiviri, se nominato, il Consiglio Direttivo
potrà Consiglio Direttivo procedere all'esclusione del socio.
L'esclusione
deliberata dal Consiglio Direttivo deve in ogni caso essere
ratificata dall'assemblea nella sua prima riunione utile. Il
socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di
esclusione.
Art.
9 (Organi sociali)
Sono organi dell'organizzazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 10
(L'assemblea)
L' assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione, è
l'organo sovrano ed esprime le linee programmatiche per realizzare gli scopi
dell'Associazione.
L'
assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o dal
vicepresidente vicario o da un socio delegato dal presidente o
dal vicepresidente.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.
Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
L' assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia
il numero di soci, ferme restando le limitazioni previste per le
modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano le loro responsabilità e la nomina del Collegio dei
Revisori e, se nominato, il Collegio dei Probiviri, i
membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
I
voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità
delle persone.
Delle
riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal
presidente e dal segretario e conservato presso la sede
dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci, che possono
trarne copia.
Art.
11 (Convocazione dell'assemblea)
L'assemblea
si riunisce almeno due volte all'anno e su convocazione del
presidente, od ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, con
delibera a maggioranza dei suoi membri, lo ritiene necessario ed
anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei
soci.
La
convocazione avviene mediante comunicazione scritta
all'indirizzo risultante dal libro soci, in modo tale da
garantire la conoscenza personale e diretta. La convocazione
contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della
prima e, se del caso, della seconda convocazione e viene spedita
almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima
convocazione ed anche affissa nella sede dell'Associazione.
Art.
12 (Assemblea ordinaria)
L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o
per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti, in proprio o per delega.
Art.
13 (Assemblea straordinaria)
Per
la modifica dello statuto dell'Associazione e per deliberarne lo
scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del
patrimonio, verrà convocata l'assemblea straordinaria. Per la
modifica allo statuto sarà valida, sia in prima che in seconda
convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Per lo scioglimento e la liquidazione, nonché la
devoluzione del patrimonio, sarà valida con la presenza e il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.
14 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo
e di amministrazione dell' Associazione, ed opera in attuazione
delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato
per gravi motivi.
Il Consiglio Direttivo
provvede alla gestione dell'Associazione e fissa le norme di
dettaglio relative all'organizzazione ed al funzionamento
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti
dall'assemblea tra i soci per la durata di tre anni. I
componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti. le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina
nell'ambito dei propri componenti il presidente, i due vice
presidenti, di cui uno vicario, il segretario, il tesoriere e i
responsabili dei settori ed eventualmente un presidente onorario
senza specifici compiti. Successivamente propone la composizione
del Collegio dei Revisori dei Conti che sarà nominato tramite
approvazione dell'assemblea nella sua prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.
Art.
15 (Il presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l' Associazione e
compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso
l'esterno.
Il presidente ha facoltà di prendere ogni provvedimento
necessario in casi di particolare urgenza, salvo ratifica
successiva del Consiglio Direttivo.
Il
presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri
componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
il
presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa
per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la
maggioranza dei soci presenti.
Almeno
un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente
convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
Il
presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo,
con facoltà di delegare, di volta in volta, la funzione di
presidente dell'assemblea ad un socio.
Il
vice presidente vicario sostituisce il presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell'esercizio delle sue funzioni.
Art.
16 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Consiglio Direttivo
propone, per l'approvazione dell'assemblea, la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti, composto da tre membri
effettivi ed un supplente. I revisori rimangono in carica
per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. I revisori devono accertare
la regolare tenuta della contabilità dell' Associazione e a
tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi
atti di controllo, di revisione e di ispezione.
Al termine della loro revisione emettono una relazione la
allegare al bilancio.
Art.
17 (Collegio dei Probiviri)
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti
dall'assemblea tra i soci, per la durata di tre anni e sono
rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri
è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno
dell'Associazione. I probiviri non hanno diritto a retribuzione,
ad eccezione dei rimborsi delle spese, che devono essere
preventivamente autorizzate dal presidente dell'Associazione.
Collegio
dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di
tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. Il Collegio dei
Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse
insorgere tra gli aderenti ovvero tra uno o più aderenti e
l'Associazione, in merito all'interpretazione delle disposizioni
statutarie e regolamentari.
Nell'adempiere
al suo compito istituzionale il Collegio dei Probiviri può
chiedere di visionare i verbali delle assemblee e del consiglio
e la corrispondenza eventuale che riguarda il caso ad esso
sottomesso.
I
componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dal
partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio
qualora risultino personalmente parti in causa, oppure siano
affini e/o parenti.
Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvi i
casi per i quali la legge consente l'impugnazione avanti
l'autorità giudiziaria.
I
componenti del Collegio dei Probiviri devono conformare il loro
rapporto a criteri di assoluta riservatezza in relazione a
fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a
conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
Il
presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei
procedimenti e delle decisioni del Collegio dei Probiviri, ove
necessario, cura l'attuazione.
Art.
18 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati e sostenitori;
- contributi
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 266/91.
Per
le attività connesse e complementari, se produttive di reddito
imponibile, sarà tenuta apposita contabilità.
Art.
19 (I beni)
I
beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati
mobili e beni mobili.
I
beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere
acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I
lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario
dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in
armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I
beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili
che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati
nell'inventario che è depositato presso la sede
dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art.
20 (Divieto di distribuzione degli utili)
L'associazione
ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
propria vita, a meno che la destinazione non sia imposta per
legge.
L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
21 (Bilancio)
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea
il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il
30 novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo. I
bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni devono
essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15
giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione.
Art.
22 (Convenzioni)
Le
convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti o
soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne
determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal
presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia
di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso
la sede dell'organizzazione.
Art.
23 (Dipendenti e collaboratori)
L'organizzazione
di volontariato può assumere dei dipendenti e può giovarsi
dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla
legge 266/91.
I
rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori
sono disciplinati dalla legge.
I
dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge,
assicurati contro le malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso terzi.
Art.
24 (Responsabilità ed assicurazione dei soci)
I
soci effettivi sono assicurati per infortunio e per
responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 4
della legge 266/91
Art.
25 (Responsabilità dell'organizzazione)
L'organizzazione
di volontariatorisponde, con le proprie risorse economiche, dei
danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
Art.
26 (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione
di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
dell'organizzazione stessa.
Art. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria
con le modalità sopra indicate.
In caso di scioglimento o cessione dell'organizzazione, i
beni dopo la liquidazione saranno devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi
socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel
presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di
pubblica utilità sociale, sempre nell'ambito della Regione
Veneto.
Art.
28 (Disposizioni finali) Per
quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.
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